Il sistema fiscale di cipro

Il sistema fiscale di Cipro
Dal 1° maggio 2004, la parte greca di Cipro fa parte dell'UE. L'armonizzazione della legislazione cipriota con l'acquis comunitario ha avuto conseguenze sul sistema fiscale a livello di imposizione diretta, IVA, accise, reciproca assistenza e cooperazione I principi e le procedure giuridiche di Cipro sono basati sul diritto inglese: nelle Corti i case law britannici sono citati come precedenti ed hanno autorità persuasiva, nonostante vi siano alcune influenze di civil law.
Le principali fonti normative in materia fiscale sono: * la Income Tax Law del 2002 (e successive modifiche) * l'Assessment and Collection of Taxes Law del 1978 (e successive modifiche).
I soggetti residenti sono soggetti passivi d'imposta per tutti i redditi prodotti nel mondo
(worldwide taxation), mentre i non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi di
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è strutturata in scaglioni di reddito, con
una no tax area pari a 10.000 CYP e aliquote variabili tra il 20% ed il 30%.
Per l'imposta sul reddito delle società, l'aliquota è del 10%. In generale, il reddito
d'impresa è determinato muovendo dalle risultanze contabili, apportando le rettifiche previsto un meccanismo di consolidato fiscale, il group relief, basato sul modello britannico, che prevede la compensazione delle perdite a livello di gruppo nel caso in
* le società siano residenti ai fini fiscali in Cipro * vi siano determinate percentuali di controllo, diretto o indiretto, sulle filiali (in particolare: due società sono considerate appartenenti al medesimo gruppo se una possiede almeno il 75% delle partecipazioni nell'altra ovvero se entrambe sono possedute per almeno il 75% da una terza società) * le società facciano parte del medesimo gruppo per l'intero periodo d'imposta.
Le perdite possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo, non vi è tuttavia la possibilità di portarle indietro a compensare gli utili di esercizi precedenti. Su dividendi corrisposti a società residenti nonché a società non residenti non è applicata
Sui dividendi viene prelevata la c.d. defence contribution, con un'aliquota del 15% che * i dividendi di fonte cipriota (mediante applicazione della ritenuta alla fonte) * i dividendi di fonte estera (in sede di dichiarazione) * il 70% degli utili non distribuiti entro due anni (si considera distribuito il 70% degli utili qualora questi non siano stati effettivamente assegnati ai soci entro due anni dal Sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti non viene applicata alcuna ritenuta.
In generale, le royalty corrisposte a società residenti non sono soggette a ritenuta.
Diversamente, le royalty corrisposte a soggetti non residenti per l'utilizzo di diritti nel
territorio cipriota sono soggette a ritenuta mediante applicazione dell'aliquota del 5% per i film e del 10% negli altri casi, salvo più favorevole trattamento convenzionale.
Per le royalty comunitarie, trova applicazione la Direttiva interessi e royalty (2003/49/CE), recepita nell'ordinamento interno. Pertanto, le royalty sono esenti se il beneficiario è * residente in un altro Stato comunitario * costituita in una delle forme legali previste nell'allegato della direttiva * posseduta, direttamente o indirettamente, per almeno il 25% dalla società erogante.
Nel sistema cipriota non è prevista alcuna disciplina specifica riguardo alla thin
capitalization.
In materia di transfer pricing, vi è l'obbligo di osservare l'arm's length principle (cosi
come definito dal Modello di Convenzione OCSE) nelle transazioni tra imprese facenti parte In via generale, i capital gain non sono imponibili; tuttavia, se derivano dalla vendita di
immobili situati nel territorio cipriota, o di azioni di una società che possiede tali immobili,
sono soggetti ad un'imposta del 20% (salvo le ipotesi in cui le cessioni avvengano nell'ambito di una riorganizzazione). L'imposta sui capital gain non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito societario.
L'IVA è stata introdotta nel 1992 con la legge 246/90. La riforma fiscale in materia di IVA
(Legge 95(I)/2000) ha previsto un progressivo adattamento agli standard europei.
Attualmente, l'aliquota ordinaria è del 15% e vi sono due aliquote ridotte: 8% e 5%.
Alcuni esempi di imposizione ridotta riguardano: * i trasporti via mare di persone, i servizi di ristorazione e di catering soggetti all'aliquota dell'8% (con l'esclusione di alcolici e vino, sottoposti all'aliquota ordinaria * le prestazioni alberghiere soggette all'aliquota dell'8% (con l'esclusione dei campeggi, che continueranno ad applicare l'aliquota del 5%) * i libri, giornali, alimenti per animali e animali vivi, soggetti all'aliquota del 5%.
In sede di negoziazione del Trattato di adesione all'UE, Cipro ha ottenuto alcune deroghe
in materia di IVA e, più precisamente, potrà mantenere:
* l'esenzione sulla cessione di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana (salvo alcune specifiche eccezioni), fino al 31 dicembre 2007 * l'aliquota ridotta (non inferiore al 5%) sui servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre * l'esenzione sulle cessioni di terreni edificabili, fino al 31 dicembre 2007 * l'esenzione sui trasporti internazionali di persone, fino a quando non sarà soddisfatta la condizione di cui all'art. 28, par. 4 della Direttiva 77/388/CEE ovvero (se di data anteriore) fino al momento in cui la stessa esenzione sarà applicata da uno (o più) Convenzione Italia-Cipro contro le doppie imposizioni
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cipro è stata firmata il 24 aprile 1974 e, dopo l'adozione di un protocollo di modifica ed i relativi scambi di note, è stata ratificata in Italia con la L. 10 luglio 1982 n. 564 (in vigore dal 9 giugno 1983). Il testo della convenzione ha ad oggetto esclusivamente le imposte sul reddito (non
quelle sul patrimonio) e, sebbene siano ravvisabili alcune divergenze, segue il Modello di Con riferimento alla stabile organizzazione, la Convenzione prevede l'esistenza di una
stabile organizzazione qualora il cantiere di costruzione (c.d. construction clause) permanga per un periodo superiore a 6 mesi (diversamente, il Modello OCSE prescrive un periodo minimo di dodici mesi). Inoltre, nell'elencazione delle c.d. ipotesi negative, l'art. 5, par. 3 della Convenzione non esclude l'esistenza di una stabile organizzazione se la sede fissa d'affari è utilizzata unicamente per una combinazione delle attività elencate come non caratterizzanti una stabile organizzazione (fattispecie espressamente prevista dal Nell'ambito delle imprese associate (art. 9), con particolare riferimento alle modalità di
determinazione degli utili, la Convenzione non contempla il par. 2 dell'art. 9 del Modello OCSE, relativo ai cd. correlative adjustment.
L'art. 10, relativo alla tassazione dei dividendi, non prevede l'applicazione di ritenute sui
dividendi che una società residente a Cipro paga ad un soggetto residente in Italia, mentre i dividendi pagati da una società residente in Italia ad un residente in Cipro sono imponibili in Italia, ma l'imposta cosi applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo degli Questa norma, come altre disposizioni presenti nella Convenzione, non fa alcun riferimento alla nozione di beneficiario effettivo, presente invece nel Modello OCSE.
L'art. 11, relativo alla tassazione degli interessi, ricalca il Modello OCSE, nonostante non vi sia alcuna menzione del requisito del beneficiario effettivo. In generale, quindi, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato; tuttavia, possono essere tassati nello Stato della fonte mediante l'applicazione di una ritenuta che non ecceda il 10% dell'ammontare Per quanto riguarda le royalty, in conformità al Modello OCSE, la Convenzione (art. 12)
non riconosce alcuna potestà impositiva allo Stato della fonte.
In merito ai capital gain, l'art. 13 della Convenzione si discosta dal Modello OCSE,
laddove dispone, in generale, l'imponibilità nello Stato di residenza dell'alienante degli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili (salvo l'ipotesi in cui si tratti di beni riconducibili ad una stabile organizzazione, o base fissa, dell'alienante stesso nell'altro Stato contraente) e non disciplina la specifica fattispecie relativa agli utili derivanti dall'alienazione di navi e Il metodo per l'eliminazione della doppia imposizione è il credito d'imposta (art. 23),
limitato per le imposte pagate a Cipro e pieno per le imposte pagate in Italia.
Al paragrafo 4 dell'articolo in esame viene inoltre riconosciuto un credito d'imposta figurativo (c.d. matching credit) in relazione a redditi cui sia riconosciuta, nello Stato della fonte, un'esenzione o riduzione a carattere temporaneo.
La materia dei rimborsi, sebbene non sia prevista dal Modello OCSE, trova riscontro
frequente nella prassi negoziale italiana ed è disciplinata dall'art. 27-bis della Giovanni Rolle
Esperto fiscale del Centro Estero Camere Commercio Piemontesi Newsletter n. 24 (23/11/2006) - 23 novembre 2006

Source: http://images.newsmercati.com/f/pdf/2009/art_1449.pdf

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